Il vino Trentino DOC è un vino prodotto nella provincia di Trento nella Regione Trentino-Alto Adige
La denominazione di origine controllata Trentino è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata Trentino, accompagnata dall’appellativo Superiore, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.
La denominazione di origine controllata Trentino nelle tipologie bianco, rosso e kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento:
Trentino bianco:
Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;
Trentino rosso:
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;
Trentino kretzer o rosato:
Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
La denominazione di origine controllata Trentino con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
a frutto bianco:
Chardonnay; Moscato giallo; Müller Thurgau; Nosiola; Pinot bianco; Pinot grigio; Riesling italico; Riesling renano; Sauvignon; Traminer aromatico;
a frutto rosso:
Moscato rosa (localmente detto delle rose); Cabernet; Cabernet franc; Nosiola; Cabernet Sauvignon; Lagrein (rubino o rosato); Marzemino; Merlot; Pinot nero; Rebo è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione Trentino, con esclusione delle varietà Moscato giallo, Moscato rosa e Traminer aromatico.
La denominazione di origine controllata Trentino Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vite Nosiola per almeno l’85%.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del Trentino Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.
Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
La denominazione di origine controllata Trentino con la specificazione di due vitigni è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:
a frutto bianco:
Chardonnay; Pinot bianco; Pinot grigio; Sauvignon;
a frutto rosso:
Cabernet; Cabernet franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Lagrein.
Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati.
La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.
La specificazione Cabernet è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.
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