Il vino San Torpè DOC è un vino prodotto nelle province di Pisa e Livorno nella Regione Toscana
La Denominazione di Origine Controllata San Torpè è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco; rosato; Vin Santo (anche con menzione riserva); Chardonnay; Sauvignon; Trebbiano; Vermentino.
I vini a Denominazione di Origine Controllata San Torpè devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
San Torpè bianco:
Trebbiano toscano: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè rosato:
Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, ad esclusione del vitigno Aleatico; tuttavia, la percentuale di uve a bacca bianca non potrà superare il 20% del totale.
San Torpè Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Vermentino:
Vermentino: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Vin Santo e San Torpè Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente, fino al 100%; Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.
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