Il vino Salice Salentino DOC è un vino prodotto nelle province di Lecce e Brindisi nella Regione Puglia
La denominazione di origine controllata Salice Salentino è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione:
Salice Salentino bianco (anche spumante), Salice Salentino rosato (anche spumante), Salice Salentino rosso (anche con menzione riserva), Salice Salentino Negroamaro (anche con menzione riserva), Salice Salentino Negroamaro rosato (anche spumante), Salice Salentino Pinot bianco (anche spumante), Salice Salentino Fiano (anche spumante), Salice Salentino Chardonnay (anche spumante), Salice Salentino Aleatico (anche riserva, dolce, liquoroso dolce, liquoroso riserva).
La denominazione di origine controllata Salice Salentino rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, nella misura massima del 25% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
La denominazione di origine controllata Salice Salentino Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aleatico per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti in ambito aziendale, fino a un massimo complessivo del 15%.
La denominazione di origine controllata Salice Salentino bianco senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Chardonnay per almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b., presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
I vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino bianco con una delle seguenti specificazioni:
Chardonnay, Fiano, Pinot Bianco, devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
I vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino rosso e rosato con la seguente Specificazione:
Negroamaro o Negro amaro devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere quelle della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
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