Il vino Salaparuta DOC è un vino prodotto nella provincia di Trapani nella Regione Sicilia
La denominazione di origine controllata Salaparuta è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Salaparuta Rosso anche nella tipologia Riserva; Salaparuta Bianco; Salaparuta Inzolia; Salaparuta Grillo; Salaparuta Chardonnay; Salaparuta Catarratto; Salaparuta Nero d’Avola anche nella tipologia Riserva; Salaparuta Merlot anche nella tipologia Riserva; Salaparuta Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva; Salaparuta Syrah anche nella tipologia Riserva; Salaparuta Novello.
La denominazione di origine controllata Salaparuta con o senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:
Salaparuta Bianco:
Catarratto minimo: 60%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano.
Salaparuta Rosso e Salaparuta Rosso Riserva:
Nero d’Avola: minimo per il 65%; per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.
Salaparuta Novello:
Nero d’Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.
La denominazione di origine controllata Salaparuta seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Nero d’Avola anche nella tipologia Riserva, Merlot anche nella tipologia Riserva, Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva, Syrah anche nella tipologia Riserva, è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%, possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, con esclusione per i vini bianchi del Trebbiano toscano.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
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