Il vino Orcia DOC è un vino prodotto nella provincia di Siena nella Regione Toscana
La denominazione di origine controllata Orcia è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Orcia (anche con la menzione riserva); Orcia rosato; Orcia bianco; Orcia Sangiovese (anche con la menzione riserva) e Orcia Vinsanto o Vin Santo.
La denominazione Orcia senza altra indicazione è riservata al vino rosso, anche con la menzione riserva, ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 40%, le uve non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, a condizione che le uve a bacca bianca non superino il 10%.
La denominazione Orcia seguita dalle specificazioni rosato, bianco, Sangiovese, Sangiovese riserva e Vinsanto è riservata ai vini ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Orcia rosato:
Sangiovese: minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 40%, le uve non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, a condizione che le uve a bacca bianca non superino il 10%;
Orcia bianco:
Trebbiano toscano: minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana;
Orcia Sangiovese e Orcia Sangiovese riserva:
Sangiovese: minimo 90%; possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, le uve provenienti dalle varietà Canaiolo nero, Colorino, Ciliegiolo, Foglia tonda, Pugnitello e Malvasia nera;
Orcia Vinsanto o Vin Santo:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i terreni di fondovalle eccessivamente umidi, i terreni eccessivamente argillosi o insufficientemente soleggiati.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti situati a un’altitudine non superiore a m. 700.
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