Il vino Modena o di Modena DOC è un vino prodotto nella provincia di Modena nella Regione Emilia-Romagna
La denominazione di origine controllata Modena o di Modena è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Modena Lambrusco spumante o Lambrusco di Modena spumante, Modena Lambrusco rosato spumante o Lambrusco rosato di Modena spumante, Modena Lambrusco frizzante o Lambrusco di Modena frizzante, Modena Lambrusco rosato frizzante o Lambrusco rosato di Modena frizzante, Modena Lambrusco novello frizzante o Lambrusco di Modena novello frizzante, Modena Pignoletto spumante o Pignoletto di Modena spumante, Modena Pignoletto frizzante o Pignoletto di Modena frizzante, Modena Rosso spumante o Rosso di Modena spumante, Modena Rosso frizzante o Rosso di Modena frizzante, Modena Rosso novello frizzante o Rosso di Modena novello frizzante, Modena Rosato spumante o Rosato di Modena spumante, Modena Rosato frizzante o Rosato di Modena frizzante, Modena Bianco spumante o Bianco di Modena spumante, Modena Bianco frizzante o Bianco di Modena frizzante.
La specificazione del nome di vitigno e della tipologia possono precedere la denominazione di origine controllata di Modena.
I vini a denominazione di origine controllata Modena o di Modena devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Lambrusco – vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell’85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%;
Pignoletto – vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell’85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia- Romagna, fino a un massimo del 15%;
Bianco – vitigni: Montuni, Pignoletto, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima de11’85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;
Rosso, Rosato – vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, minimo 85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
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