Marino DOC

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uva

Il vino Marino DOC è un vino prodotto nella provincia di Roma nella Regione Lazio

La denominazione d’origine controllata Marino è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Marino anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce; Marino superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce; Marino frizzante anche nei tipi abboccato o amabile; Marino spumante secco o amabile; Marino vendemmia tardiva amabile o dolce; Marino passito anche nei tipi amabile o dolce; Marino Malvasia del Lazio; Marino Trebbiano verde (Verdicchio bianco); Marino Greco; Marino Bellone; Marino Bombino.

La specificazione Classico è consentita per i vini della zona di origine più antica e solo per le seguenti tipologie:

Marino classico anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce; Marino classico superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce; Marino classico vendemmia tardiva anche nei tipi amabile o dolce; Marino classico passito anche nei tipi amabile o dolce.

Concorrono alla produzione dei vini le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti, in ambito aziendale, nelle proporzioni sottoindicate:

Malvasia bianca di Candia (nota come Malvasia rossa) non inferiore al 50%; possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino al massimo del 50% con esclusione dei vitigni aromatici.

La denominazione di origine controllata Marino, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia del Lazio, Trebbiano verde (sinonimo di Verdicchio bianco), Bellone, Greco e Bombino, è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% del corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo idonee alla coltivazione per la Regione Lazio, con esclusione dei vitigni aromatici.

La base ampelografica dei vigneti già iscritti allo schedario viticolo della D.O.C. dei vini Marino, con esclusione delle tipologie con indicazioni di vitigno, deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione. È inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella prevista dal disciplinare di produzione.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione d’origine controllata Marino devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

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