Il vino Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino DOC è un vino prodotto nella provincia di Genova nella Regione Liguria
La denominazione di origine controllata in Golfo del Tigullio – Portofino o Portofino è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito; rosso, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosato, anche nella tipologia frizzante; Bianchetta Genovese, anche nella tipologia frizzante; Vermentino, anche nella tipologia frizzante; Ciliegiolo, anche nelle tipologie frizzante e novello; Moscato, anche nella tipologia passito; Scimiscià (Cimixa).
La denominazione di origine controllata Golfo del Tigullio – Portofino o Portofino con la specificazione della sottozona Costa dei Fieschi è riservata ai vini che rispondono ai requisiti del disciplinare di produzione.
I vini a denominazione di origine controllata Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino bianco (anche spumante, frizzante e passito):
Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%. Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria.
Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino rosso (anche frizzante e novello) e rosato (anche frizzante):
Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%. Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria.
I vini a denominazione di origine controllata Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiolo, Scimiscià (Cimixà), devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria.
I vini a denominazione di origine controllata Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino Moscato e Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
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