Il vino Falanghina del Sannio DOC è un vino prodotto nella provincia di Benevento nella Regione Campania
La denominazione di origine controllata Falanghina del Sannio è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:
Falanghina del Sannio, Falanghina del Sannio spumante, Falanghina del Sannio spumante di qualità, Falanghina del Sannio spumante di qualità metodo classico, Falanghina del Sannio vendemmia tardiva, Falanghina del Sannio passito, Falanghina del Sannio, Falanghina del Sannio spumante, Falanghina del Sannio spumante di qualità, Falanghina del Sannio spumante di qualità metodo classico, Falanghina del Sannio vendemmia tardiva, Falanghina del Sannio passito, anche con la specificazione di una delle seguenti sottozone: Guardia Sanframondi o Guardiolo, Sant’Agata dei Goti, Solopaca, Taburno.
I vini Falanghina del Sannio nelle tipologie indicate sono ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Falanghina minimo 85%; per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata Falanghina del Sannio, seguita dalla menzione spumante e spumante di qualità, con o senza specificazione della sottozona è riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in autoclave da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Falanghina min.85%.
La denominazione di origine controllata Falanghina del Sannio, seguita dalla menzione spumante di qualità metodo classico, con o senza specificazione della sottozona è riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Falanghina min. 85%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini con indicazione o senza indicazione della sottozona, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
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