Il vino Erice DOC è un vino prodotto nella provincia di Trapani nella Regione Sicilia
La denominazione di origine controllata Erice è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Erice Bianco; Erice Ansonica o Inzolia; Erice Catarratto; Erice Grecanico; Erice Grillo; Erice Chardonnay; Erice Muller Thurgau; Erice Sauvignon; Erice Vendemmia Tardiva Zibibbo; Erice Vendemmia Tardiva Sauvignon; Erice Moscato; Erice Passito; Erice Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut); Erice Rosso (anche nella tipologia Riserva); Erice Calabrese o Nero d’Avola; Erice Frappato; Erice Perricone o Pignatello; Erice Cabernet Sauvignon; Erice Syrah; Erice Merlot.
I vini devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Erice Bianco:
Catarratti: minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei, alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 40%.
La denominazione di origine controllata Erice con la menzione di uno dei seguenti vitigni Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Ansonica o Inzolia, Grecanico dorato o Grecanico, Grillo, Catarratti, Moscato di Alessandria o Zibibbo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 15%.
Erice Vendemmia Tardiva Zibibbo:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 5%.
Erice Vendemmia Tardiva Sauvignon:
Sauvignon B. minimo 95%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 5%.
Erice Passito:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 5%.
Erice Moscato:
Moscato di Alessandria minimo 95%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 5%.
Erice Rosso (anche nella tipologia Riserva):
Calabrese o Nero d’Avola: minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 40%.
La denominazione di origine controllata Erice con la menzione di uno dei seguenti vitigni Calabrese o Nero d’Avola, Frappato, Cabernet Sauvignon, Perricone o Pignatello, Syrah, Merlot, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 15%.
Erice Spumante:
per la tipologia Dolce: Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 5%;
per la tipologia Brut: Chardonnay minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto spumante altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 30%.
Le condizioni ambientali di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Erice devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
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