Il vino Colli d’Imola DOC è un vino prodotto nella provincia di Bologna nella Regione Emilia-Romagna
La denominazione di origine controllata Colli d’Imola, riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata Colli d’Imola seguita da una delle seguenti specificazioni: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Barbera, Trebbiano (da Trebbiano Romagnolo), Pignoletto, Chardonnay, é riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve, a bacca di colore analogo, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
I vini Colli d’Imola bianco, Colli d’Imola Trebbiano, Colli d’Imola Pignoletto, Colli d’Imola Chardonnay e Colli d’Imola Barbera, possono essere prodotti nella tipologia frizzante.
I vini Colli d’Imola rosso, Colli d’Imola Sangiovese, Colli d’Imola Cabernet Sauvignon possono essere prodotti nella tipologia riserva.
Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC Colli d’Imola, senz’altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a DOC:
Colli d’Imola Sangiovese, Colli d’Imola Cabernet Sauvignon, Colli d’Imola Barbera, Colli d’Imola Trebbiano, Colli d’Imola Pignoletto, Colli d’Imola Chardonnay fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC Colli d’Imola, senz’altra specificazione, i vigneti iscritti all’albo del vino a DOCG Albana di Romagna, ubicati nella zona di produzione sempreché rispondenti ai requisiti del disciplinare.
Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC Colli d’Imola, con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a DOC rispettivamente indicati, sempreché ubicati nella zona di produzione e rispondenti ai requisiti del disciplinare:
Colli d’Imola Sangiovese: vino a DOC Sangiovese di Romagna; Colli d’Imola Trebbiano: vino a DOC Trebbiano di Romagna.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
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