Il vino Colli di Rimini DOC è un vino prodotto nella provincia di Rimini nella Regione Emilia-Romagna
La denominazione di origine controllata Colli di Rimini è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti: Colli dii Rimini rosso; Colli di Rimini bianco; Colli di Rimini Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva); Colli di Rimini Biancame; Colli di Rimini Rébola (anche nelle tipologie secco, amabile, dolce, passito); Colli di Rimini Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva).
La denominazione di origine controllata Colli di Rimini, accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in regione Emilia-Romagna provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Colli di Rimini Rosso:
vitigno Sangiovese n.: dal 60% al 75%; vitigno Cabernet Sauvignon n.: dal 15% al 25%. Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Merlot n., Barbera n., Montepulciano n., Ciliegiolo n., Terrano n., Ancellotta n.,fino ad un massimo del 25%;
Colli di Rimini Bianco:
vitigno Trebbiano romagnolo b.: dal 50% al 70%; vitigni Biancame b. e Mostosa b., da soli o congiuntamente: dal 30% al 50%. Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in regione Emilia-Romagna, presenti nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 20%, di cui un massimo del 5% di vitigni a bacca bianca aromatici;
Colli di Rimini Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):
vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%. Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Colli di Rimini Biancame:
Biancame b.: minimo 85%. Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Pignoletto b., Chardonnay b., Riesling italico b., Sauvignon b., Pinot bianco b., Muller Thurgau b. fino ad un massimo del 15%.
Colli di Rimini Rébola (anche nelle tipologie secco, amabile, dolce, passito):
Pignoletto b.: minimo 85%. Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Biancame b., Mostosa b., Trebbiano romagnolo b., fino ad un massimo del 15%.
Colli di Rimini Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva):
vitigno Sangiovese n.: minimo 85%. Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Colli di Rimini devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari ed i terrazzi fluviali a tessitura limoso/argillosa su substrato ghiaioso o ricchi di scheletro.
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