Il vino Brindisi DOC è un vino prodotto nella provincia di Brindisi nella Regione Puglia
La denominazione di origine controllata Brindisi è riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate:
Rosso, anche Novello e Riserva; Rosato, anche Spumante; Bianco, anche Spumante; Negroamaro, anche Riserva; Negroamaro Rosato, anche Spumante; Susumaniello; Chardonnay, anche Spumante; Malvasia bianca, anche Spumante; Fiano, anche Spumante e Sauvignon, anche Spumante.
I vini a denominazione di origine controllata Brindisi devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
Brindisi Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi. Susumaniello, Montepulciano, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30%.
Brindisi Negroamaro o Negro amaro, Rosso e Rosato, minimo 85% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura massima del 15% come sopra identificati.
Brindisi Susumaniello, minimo 85% Susumaniello; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura massima del 15% come sopra identificali.
Brindisi Bianco, minimo 80% Chardonnay, Malvasia bianca, da sole o congiuntamente: possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche lesive di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura massima del 20% come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
Brindisi Chardonnay, minimo 90% Chardonnay; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
Brindisi Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
Brindisi Fiano, minimo 90% Fiano; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura del 10% ad esclusione dei moscati.
Brindisi Sauvignon, minimo 90% Sauvignon; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Brindisi devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
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