Il vino Alto Adige DOC è un vino prodotto nella provincia di Bolzano nella Regione Trentino Alto Adige
La denominazione di origine controllata Alto Adige o dell’Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol o Südtiroler) è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Tipologie relative ai vini Alto Adige:
spumante, anche riserva; spumante rosè; spumante Chardonnay; spumante Pinot bianco; spumante Pinot grigio; spumante Pinot nero; bianco in lingua tedesca weiss, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Moscato giallo, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva; Pinot bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Pinot grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling italico, anche vendemmia tardiva o riserva; Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Traminer aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet franc, anche riserva; Lagrein, anche riserva; Lagrein rosato o rosè o Kretzer; Malvasia, anche riserva; Merlot, anche riserva; Merlot rosato o rosè o Kretzer; Moscato rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Cabernet-Lagrein, anche riserva; Cabernet-Merlot, anche riserva; Lagrein-Merlot, anche riserva; Pinot nero, anche riserva; Pinot nero rosato o rosè o Kretzer; Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile; Schiava grigia; Chardonnay-Pinot Bianco, anche passito o riserva; Chardonnay-Pinot Grigio, anche passito o riserva; Pinot Bianco-Pinot Grigio, anche passito o riserva;
Alto Adige sottozona Colli di Bolzano o Bozner Leiten;
Alto Adige sottozona Meranese di Collina o Meranese o Meraner Hügel o Meraner;
Alto Adige sottozona Santa Maddalena o St. Magdalener anche con specificazione aggiuntiva classico;
Tipologie relative ai vini Alto Adige sottozona Terlano o Terlaner anche con specificazione aggiuntiva classico; senza menzione di vitigno, anche passito o riserva; Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva; Pinot bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Pinot grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling italico, anche vendemmia tardiva o riserva; Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Tipologie relative ai vini Alto Adige sottozona Valle Isarco o Eisacktal o Eisacktaler: Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva; Pinot grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Traminer aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Veltliner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;KlausnerLaitacher;
Tipologie relative ai vini Alto Adige sottozona Valle Venosta o Vinschgau: Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Kerner anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva; Pinot bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Pinot grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Traminer aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Pinot nero, anche riserva; Schiava.
La denominazione di origine controllata è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Alto Adige o dell’Alto Adige senza sottozona:
- a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno l’85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Provincia Autonoma di Bolzano, fino ad un massimo del 15.
- b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini.
Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l’altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet franc e il Cabernet Sauvignon;
- c) spumante a fermentazione in bottiglia: uve Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Chardonnay, iscritti allo Schedario. Per il tipo rosè il Pinot nero deve essere presente per almeno il 20%;
- d) bianco anche passito: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio almeno per il 75%. Devono essere presenti almeno due di tali varietà, ma nessuna deve superare il 70% del totale. Il restante 25% massimo deve provenire da Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini.
- e) passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner e/o Moscato giallo. Devono essere presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale;
- f) con la specificazione di due vitigni (Chardonnay-Pinot bianco, Chardonnay-Pinot grigio, Pinot bianco-Pinot grigio): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale.
Alto Adige Colli di Bolzano; Alto Adige Meranese di Collina o Alto Adige Meranese; Alto Adige Santa Maddalena:
vigneti con almeno l’85% di vitigni Schiave. Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
Alto Adige Terlano:
- a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l’85% dai vitigni della varietà specificata (Pinotbianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, Pinotgrigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
- b) senza specificazione di vitigno: vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau e Pinot grigio, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini. È ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima del 15%;
Alto Adige Valle Isarco:
- a) accompagnato dal nome di una delle seguenti varietà: Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Sylvaner, Müller Thurgau, Kerner, Riesling, vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni e per il restante 15% massimo da altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
- b) per i vini designati Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro;
Alto Adige Valle Venosta con la menzione obbligatoria del vitigno:
Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Sauvignon, Pinot nero, Schiava: vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano.
Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d’origine controllata Alto Adige o dell’Alto Adige, con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.
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