Il vino Alcamo DOC è un vino prodotto nelle province di Trapani e Palermo nella Regione Sicilia
La denominazione di origine controllata Alcamo è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le tipologie bianco, anche spumante, bianco classico, vendemmia tardiva, Catarratto, Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, rosato, anche spumante, rosso, anche riserva e novello, Calabrese o Nero d’Avola, Cabernet sauvignon, Merlot e Syrah.
La specificazione classico è riservata al vino bianco che segue le specifiche norme di produzione e non può essere abbinata ad alcuna altra menzione.
I vini della denominazione di origine Alcamo seguiti da una delle specificazioni devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelogafica:
Bianco, bianco spumante e vendemmia tardiva:
Catarratti, non meno del 60%;
Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Muller Thurgau e Sauvignon, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 20%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Classico: Catarratto bianco comune e/o catarratto bianco lucido non meno dell’80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 20%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Rosato e rosato spumante:
Tali vini devono essere ottenuti dalla vinificazione in bianco dei seguenti vitigni: Nerello mascalese, Calabrese o Nero d’Avola, Sangiovese, Frappato, Perricone, Cabernet sauvignon, Merlot e Syrah, da soli o congiuntamente.
Rosso, rosso novello e rosso riserva: Calabrese o Nero d’Avola, non meno del 60%;
Frappato, Sangiovese, Perricone, Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Catarratto, Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Calabrese o Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah: le uve dei rispettivi vitigni per non meno dell’85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 15%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata Alcamo devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
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